keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 59 Deferimento alla Commissione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- paragrafo 14
- articolo 12
- coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento 12
- norma 10
- comitato 8
- misure 8
- richiesta 6
- questione 6
- adottate 6
- valutazione 6
- deferimento 6
- presente 6
- informazioni 6
- digitali 4
- parere 4
- servizi 4
- regolamento 4
- coordinatore 4
- mesi 4
- esecuzione 4
- indagine 4
- previste 4
- disaccordo 4
- riesame 4
- garantire 2
- nonché 2
- agito 2
- insufficienti 2
- garantirne 2
- effettiva 2
- richiedente 2
- applicazione 2
- altrimenti 2
- comunica 2
- incompatibili 2
- informa 2
- conformità 2
- considerazione 2
- chiede 2
- massima 2
- riesaminare 2
- adotta 2
- tenendo 2
- necessarie 2
- sostegno 2
- ritiene 2
- almeno 2
- in 2
- mancanza 2
- comunicazione 2
Articolo 59
Deferimento alla Commissione
1. In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.
2. La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.
3. Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di riesaminare la questione.
Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.
Articolo 59
Deferimento alla Commissione
1. In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.
2. La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.
3. Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di riesaminare la questione.
Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.
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